Descrizione
Inizio della propaganda elettorale
Dal trentesimo giorno precedente quello della votazione, e quindi da venerdì 9 maggio 2025, è ammessa la propaganda elettorale a mezzo di manifesti, scritti, stampati o giornali murali, nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212. A partire da questa data sono operative le limitazioni imposte dalla legge e di seguito descritte, e si possono tenere riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.
Spazi per affissioni di propaganda
La Giunta comunale, con propria deliberazione n. 40 del 06.05.2025, ha individuato le seguenti postazioni, sul territorio comunale, per le affissioni di propaganda:
a | Centro | Corso Europa |
b | Sala | Via Santi Cosma e Damiano |
c | Pascolo | Via Edmondo De Amicis |
d | Rossino | Via XI Febbraio |
e | Lorentino | Via Enrico Toti |
Sulla base delle istanze pervenute dai partiti e gruppi politici presenti in Parlamento e dai Comitati Promotori dei singoli quesiti referendari, la Giunta comunale, con propria deliberazione n. 41 del 06.05.2025, ha delimitato, ripartito e assegnato i suddetti spazi ai predetti richiedenti.
Comizi e tavoli di propaganda
Con deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 09.08.2022, sono state individuate le aree del territorio comunale in cui concedere occupazione di suolo pubblico per l'installazione dei tavoli di propaganda elettorale e sono stati stabiliti i relativi criteri di assegnazione.
In allegato alla presente sono riportate le postazioni individuate e la relativa collocazione.
Per la richiesta di autorizzazione, si invitano i partiti e gruppi politici presenti in Parlamento e dai Comitati Promotori dei singoli quesiti referendari ad utilizzare il modello di istanza qui allegato, ove sono riportati anche i criteri di assegnazione deliberati. Le istanze devono pervenire firmate digitalmente o sottoscritte con firma autografa e accompagnate da copia del documento di riconoscimento del richiedente.
Limitazioni di alcune forme di propaganda
Da venerdì 9 maggio 2025 sono vietati il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico, ogni forma di propaganda luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti e ogni forma di propaganda luminosa mobile (art. 6 l. 212/1956). Inoltre, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, secondo comma, l. 130/1975.
Inizio del divieto di propaganda
Ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 4 aprile 1956, n. 212, tra sabato 7 e lunedì 9 giugno 2025, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. Ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 9, nei giorni di votazione, è altresì vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.