Iscrizione anagrafica:
I cittadini comunitari che intendono soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi, devono iscriversi all'anagrafe della popolazione residente.
Il cittadino comunitario può iscriversi in anagrafe se lavoratore (dipendente o autonomo) o se comunque in possesso di risorse economiche sufficienti, nei limiti previsti dall’art. 9 del D.Lgs. n. 30/2007, come specificati dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 19/2007, punto 1) e di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copre tutti i rischi di carattere sanitario nel territorio nazionale (compresa iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale). Anche gli studenti devono essere in possesso di risorse sufficienti e di polizza sanitaria.
La possibilità di iscrizione in anagrafe è estesa ai famigliari dei cittadini comunitari così individuati.
Oltre alla documentazione prevista per il trasferimento di residenza dei cittadini italiani, i cittadini comunitari devono produrre il passaporto o la carta d’identità nazionale valida per l’espatrio in corso di validità, e la documentazione attestante il possesso dei requisiti:
1) Lavoratore subordinato:
- attestazione svolgimento attività lavorativa (contratto di lavoro, comunicazione al centro per l'impiego e/o denuncia di rapporto di lavoro all'INPS, dichiarazione del datore di lavoro, copia busta paga recente)
2) Lavoratore autonomo:
- documentazione di svolgimento di attività lavorativa (contratto di lavoro autonomo, a progetto, iscrizione alla Camera di Commercio, visure camerali da cui risulti l'attribuzione di numero di partita IVA, copia di dichiarazione dei redditi)
3) Studente:
- attestazione di iscrizione presso un istituto pubblico/privato riconosciuto per seguirvi a titolo principale un corso di studi/formazione professionale
- assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo a coprire i rischi nel territorio nazionale di durata almeno annuale oppure la documentazione attestante l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale;
- documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche, commisurate all’importo dell’assegno sociale, rivalutato annualmente (è possibile produrre anche una dichiarazione sostitutiva nella quale sono quantificate le risorse e ne sono specificate le fonti, con l’espressa indicazione delle modalità di verifica da parte del Comune e dell’espressa autorizzazione alla verifica)
4) Cittadino non lavoratore:
- documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé stesso e i propri famigliari, commisurate all’importo dell’assegno sociale, rivalutato annualmente (è possibile produrre anche una dichiarazione sostitutiva nella quale sono quantificate le risorse e ne sono specificate le fonti, con l’espressa indicazione delle modalità di verifica da parte del Comune e dell’espressa autorizzazione alla verifica)
- assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo a coprire i rischi nel territorio nazionale di durata almeno annuale oppure la documentazione attestante l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. Anche i formulari E106, E120, E121,E109, soddisfano il requisito della copertura sanitaria; al contrario la tessera sanitaria europea (TEAM) rilasciata dal Paese d'origine non sostituisce la polizza sanitaria.
5) Famigliare che raggiunge o accompagna cittadino dell’Unione:
- documentazione di cui ai punti precedenti relativa al cittadino comunitario che ha in carico il famigliare o attestazione di iscrizione o di soggiorno permanente del famigliare comunitario del quale si è a carico e aggiornamento della documentazione prodotta a suo tempo se necessario;
- documento che attesti la qualità di famigliare (il documento formato all'estero deve essere debitamente tradotto e legalizzato nel rispetto delle convinzioni internazionali in vigore tra l'Italia e il Paese di appartenenza). Nel caso di persona a carico occorre che tale circostanza sia specificata.
6) Per le casistiche più complesse, qui non contemplate, si prega di contattare l’ufficio anagrafe.
Si ricorda che l’assistenza per la presentazione delle pratiche di residenza è fornita esclusivamente su appuntamento.
Norme di riferimento:
• Legge 24 dicembre 1954, n. 1228
• D.P.R. 30 agosto 1989, n. 223
• Direttiva n. 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
• D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30