Autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive

  • Servizio attivo

Autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive

A chi è rivolto

Autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive

Calolziocorte

Descrizione

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con i gestori o esercenti pubblici servizi (es. Enel, Telecom, ecc.), la normale documentazione è sostituita con l'autocertificazione e le altre misure di semplificazione. Le autocertificazioni sono utilizzate anche nei rapporti tra i privati.

A partire dal 15 settembre 2020 (d.l. 76/2020 - cd. “Decreto Semplificazioni”), anche i soggetti privati sono tenuti ad accettare le autocertificazioni.

L’autocertificazione è utilizzabile anche nei rapporti con i privati che vi consentono.

Già dal 2012 (legge 183/2011), i certificati hanno validità solo nei rapporti tra privati, nei soli limitati casi in cui non sia possibile fare ricorso all’autocertificazione. Salvo poche eccezioni, inoltrei, non è più possibile produrre alle Amministrazioni i certificati, che devono essere sempre sostituiti da autocertificazioni.

Possono sempre utilizzare l’autocertificazione i cittadini italiani e dell'Unione europea. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono comunque “autocertificare” tutti gli stati, le qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

I moduli per l'autocertificazione si possono scaricare da questa pagina e vengono normalmente forniti anche dalle Pubbliche Amministrazioni o dai Privati richiedenti. E' comunque sempre possibile rendere la dichiarazione anche senza utilizzare gli appositi moduli.

I soggetti pubblici e i soggetti privati autorizzati dal dichiarante, destinatari della dichiarazione sostitutiva, possono controllare la veridicità di quanto dichiarato. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Il dichiarante, inoltre, decade dai benefici eventualmente conseguiti con provvedimenti adottati sulla base di dichiarazioni non veritiere.

La disciplina in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà è contenuta nel DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Come fare

Accedere al servizio

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

Attraverso questo atto si possono dichiarare dati normalmente contenuti nelle certificazioni rilasciate delle Pubbliche Amministrazioni (Comune, Casellario Giudiziale, INPS ecc.) così come elencati dall’art. 46 DPR 445/2000:

  • data e il luogo di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato civile, stato di famiglia, esistenza in vita;
  • nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
  • iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e appartenenza a ordini professionali;
  • titolo di studio, esami sostenuti; qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
  • stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione, qualità di studente;
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  • qualità di vivenza a carico;
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Per facilitare il cittadino sono stati predisposti modelli di dichiarazione sostitutiva di certificazione, da produrre sia ai soggetti pubblici sia ai soggetti privati:

  • un modello da utilizzare nei casi più frequenti (residenza, famiglia, stato civile …) 
  • un modello da utilizzare per tutti i casi previsti dalla norma 

I cittadini, collegandosi al portale ministeriale dell’ANPR  (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente)  e accedendo alla sezione “Cittadini”, con le credenziali SPID o a mezzo di CNS o delle Carta d’Identità Elettronica (CIE), possono produrre e stampare delle dichiarazioni sostitutive di certificazione precompilate con i propri dati anagrafici, acquisiti direttamente dall’anagrafe. In particolare, è possibile produrre autocertificazioni, anche cumulative, relative a nascita, stato civile, cittadinanza, stato di famiglia, residenza ed esistenza in vita.

Dichiarazione sostitutive dell’atto di notorietà
Attraverso questo atto il cittadino rende una dichiarazione personale per attestare fatti, stati e qualità personali (non compresi fra quelli delle dichiarazioni sostitutive di certificazione) che siano a diretta conoscenza dell'interessato (per esempio, il possesso dei requisiti per l'ottenimento della pensione, la regolarità di un progetto al fine dell’ottenimento di un contributo ecc.). E' possibile dichiarare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti, purché il dichiarante ne sia a diretta conoscenza ed abbia un personale interesse a rendere la dichiarazione (ad esempio, che un soggetto è erede di un proprio congiunto...).

La dichiarazione è sottoscritta e presentata unitamente a copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, oppure, è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto. Nel caso di dichiarazione presentata a soggetti diversi o al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, la firma è autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco.

Per ottenere l’autentica della firma presso il Comune di Calolziocorte, i cittadini devono presentarsi allo sportello anagrafe muniti di:

  • dichiarazione sostitutiva (il modello deve essere compilato ma non firmato);
  • documento di riconoscimento in corso di validità
  • marca da bollo (Euro 16,00) – salvo esenzione da specificare;

Per facilitare il cittadino sono stati predisposti modelli di dichiarazione sostitutiva di certificazione, da produrre sia ai soggetti pubblici sia ai soggetti privati:

  • un modello generico
  • un modello specifico da utilizzare per dichiarare gli eredi del defunto (da produrre ad, esempio, alla banca o all’assicurazione nell’ambito delle procedure di successione)

Cosa si ottiene

Autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive

Tempi e scadenze

//

Costi

Marca da bollo

16 Euro

salvo esenzione da specificare

Accedi al servizio

Comune di Calolziocorte

Il palazzo storico sede del comune

Piazza Vittorio Veneto 13 23801 Calolziocorte

Orari al pubblico:

Per:

- accedere al servizio SUAP (in tutti gli orari di apertura al pubblico)

- accedere al servizio Edilizia Privata (nei giorni di lunedì e giovedì negli orari di apertura al pubblico) 

è obbligatorio prendere appuntamento da concordare con l’ufficio stesso telefonicamente o per email oppure direttamente online: Link per prenotare il tuo appuntamento online 

Per richiedere un colloquio con gli Assistenti Sociali (in tutti gli orari di apertura al pubblico) è obbligatorio prendere appuntamento con l'ufficio stesso telefonicamente o per email.

Per le carte d’identità (CIE) è obbligatoria la prenotazione tramite l'agenda ministeriale al link https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/  .
Dalla stessa agenda è anche possibile modificare o  cancellare l'appuntamento.

Si raccomanda di rispettare gli orari concordati.

L’ufficio anagrafe ha inoltre attivato uno sportello telefonico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle 12.00 al numero 0341/639225

Lun
14.30-17:30
Mar
08:30-14:30
Mer
Chiuso
Gio
09:30-12:30
Ven
Chiuso (tranne Uff. Protocollo 09:00-12:00)
Valido dal 01/01/2024

Sito web e servizi digitali OpenCity Italia distributed by 3PItalia · Accesso redattori sito