Ai sensi del DPR 445/2000 (e di alcune leggi speciali), il funzionario incaricato dal Sindaco è un soggetto legittimato a comprovare l'autenticità di una fotografia, di una firma (sottoscrizione), di una copia di un documento. Si ricorda che le autentiche di copia e di firma possono essere ottenute anche dal Notaio o dal Cancelliere.
Calolziocorte
Come fare
Autentica di copia
L’autentica di copia avviene tramite attestazione della sua conformità con originale da parte di un Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato. Il cittadino può autenticare copie di atti e documenti producendo gli originali degli stessi unitamente alla copia da autenticare. Le copie autentiche valgono come gli originali. Non può essere richiesta l’autentica di una copia di un documento che non presenta le caratteristiche di “originale”. Si ricorda che la copia può essere autenticata dal Pubblico Ufficiale che l'ha emessa o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento. La copia può essere dichiarata conforme all'originale dall'interessato direttamente davanti al dipendente addetto al ricevimento della dichiarazione oppure presentata o inviata unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento.
Per ottenere l’autentica di copia occorre presentarsi allo sportello, negli orari di apertura al pubblico con:
il documento originale;
la copia del documento da autenticare;
un documento di riconoscimento;
una marca da bollo da Euro 16,00 per ciascun “foglio”*, salvo che la legge non ne disponga l’esenzione;
* Ai sensi dell’art. 5 DPR 642/1972 per foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata; per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata. Per i tabulati meccanografici l'imposta è dovuta per ogni 100 linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzata. Per le riproduzioni con mezzi meccanici, fotografici, chimici e simili il foglio si intende composto da quattro facciate sempre che queste siano unite o rilegate tra loro in modo da costituire un unico atto recante nell'ultima facciata la dichiarazione di conformità all'originale.
Autentica di sottoscrizione (firma)
Il Pubblico Ufficiale autentica la sottoscrizione (firma) in calce ad un documento, ad un atto o ad una dichiarazione rendendola "legale" in quanto apposta dall'interessato, previa sua identificazione, in sua presenza. Le firme sulle istanze rivolte alla Pubblica Amministrazione e a Gestori di Pubblici Servizi non debbono più essere autenticate dal funzionario incaricato, ma sono prodotte unitamente a copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Si ricorda che presso l'Anagrafe comunale non si possono autenticare firme su qualsiasi testo, ma solo su dichiarazioni sostitutive all’atto di notorietà il cui contenuto, quindi, sia rispondente alle prescrizioni di cui agli artt. 21, 46, 47, 48 e 49 del DPR 445/2000, e cioè che la dichiarazione non sia rivolta a Pubbliche Amministrazioni o a gestori di pubblici servizi, che non abbia un contenuto negoziale, che non vi siano dichiarazioni future, condizionate ecc. Il testo della dichiarazione deve essere tassativamente redatto in lingua italiana.
Per ottenere l’autentica della firma occorre presentarsi allo sportello, negli orari di apertura al pubblico con:
la dichiarazione compilata sulla quale deve essere autenticata la firma (non firmare il documento);
un documento di riconoscimento;
una marca da bollo da Euro 16,00, salvo che la legge non ne disponga l’esenzione;
Legalizzazione di fotografia (autentica di foto)
Su richiesta dell’interessato, il funzionario incaricato dal Sindaco può legalizzare le fotografie necessarie per il rilascio di documenti personali (porto d'armi, licenza di caccia e pesca, patente di guida, o nei casi previsti da disposizioni di legge). Per ottenere l’autentica della fotografia, l’interessato, accompagnato da genitore/tutore se minorenne, si deve presentare personalmente allo sportello, negli orari di apertura al pubblico , munito di:
la fotografia da autenticare;
un documento di riconoscimento;
Autentica di firma su atto di vendita dei veicoli (passaggio di proprietà)
Possono procedere all'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni relative all'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi i notai, gli Uffici Provinciali dell'ACI, le Delegazioni degli Automobile Club, i titolari degli sportelli telematici dell'automobilista, gli Studi di consulenza automobilistica abilitati e i funzionari incaricati dal Sindaco nei Comuni.
L’atto di vendita, di norma, deve essere redatto sul retro del certificato di proprietà, al riquadro T e firma solo il venditore. Il modello dovrà essere compilato a cura del cittadino, l'ufficio comunale provvede alla sola autenticazione. In caso di certificato di proprietà dematerializzato, occorre richiedere, all’Ufficio Provinciale, la stampa di copia cartacea del certificato stesso: in mancanza non è possibile procedere.
Con l’autenticazione della firma da parte degli uffici comunali, il passaggio di proprietà non è completato: successivamente ci si dovrà recare al PRA o all’ACI (anche presso una delegazione) per trascriverlo, e si dovrà pagare la relativa imposta; la gratuità prevista dalla legge riguarda infatti solo l’attività di autenticazione della firma, soggetta però all'imposta di bollo. Per informazioni relative all’entità delle imposte o comunque a casi particolari, occorre di rivolgersi agli uffici del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o dell'Automobile Club d’Italia (ACI )
Si ricorda che i funzionari incaricati dal Sindaco non sono competenti ad autenticare le firme sulle procure a vendere e sulle accettazioni di eredità.
Per ottenere l’autentica, occorre che i venditori si rivolgano allo sportello, negli orari di apertura al pubblico muniti di:
certificato di proprietà del veicolo già compilato (ma non firmato);
Per richiedere un colloquio con gli Assistenti Sociali (in tutti gli orari di apertura al pubblico) è obbligatorio prendere appuntamento con l'ufficio stesso telefonicamente o per email.
Per le carte d’identità (CIE) è obbligatoria la prenotazione tramite l'agenda ministeriale al link https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/ . Dalla stessa agenda è anche possibile modificare o cancellare l'appuntamento.
Si raccomanda di rispettare gli orari concordati.
L’ufficio anagrafe ha inoltre attivato uno sportello telefonico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle 12.00 al numero 0341/639225