Accesso documentale L. 241/1990

  • Servizio attivo

L. 241/1990

A chi è rivolto

Tutti i soggetti (cittadini, associazioni, imprese, ecc.) che dimostrino di avere un ''interesse giuridicamente rilevante" nei confronti dell'atto oggetto del diritto di accesso.

Calolziocorte

Descrizione

Cosa si intende per documento amministrativo
Ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. d) della legge 241/90, modificato dalla Legge 15/2005 e Legge 69/2009, è considerato documento amministrativo “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;”

Che cosa è il diritto di accesso
Ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. a) della legge 241/90, modificato dalla Legge 15/2005 e Legge 69/2009 per diritto di accesso si intende “il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.”
È il potere/diritto degli interessati di richiedere, di prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi.
Inoltre ai sensi dell'art. 22 comma 1 della legge 241/90, modificato dalla Legge 15/2005 e Legge 69/2009 si intende:
“b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;”

Cosa significa accedere ad un documento amministrativo
Ai sensi dell'art. 25 comma 1 della legge 241/90, modificato dalla Legge 15/2005, Decreto Legge 35/2005 e Legge 69/2009 “Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.”
Il cittadino può esaminare gratuitamente i documenti amministrativi, nel caso in cui si chiedesse il rilascio di una copia dei documenti (o di un estratto di essi), la consegna può essere subordinata soltanto al rimborso del costo di riproduzione, eccetto diverse disposizioni (bolli, diritti di ricerca).

Come accedere agli atti amministrativi
Ai sensi del DPR 184/2006 sono previste due modalità di accesso:
• accesso informale (Art. 5)
1. Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.
2. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.
3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.
4. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo ed è trattata ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge.
5. La richiesta di accesso può essere presentata anche per il tramite degli Uffici relazioni con il pubblico.
6. La pubblica amministrazione, qualora in base al contenuto del documento richiesto riscontri l'esistenza di controinteressati, invita l'interessato a presentare richiesta formale di accesso.
• accesso formale (Art. 6)
1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati, l'amministrazione invita l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale, di cui l'ufficio rilascia ricevuta.
2. La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato.
3. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni contenute nei commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5.
4. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge, decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente o dalla ricezione della medesima nell'ipotesi disciplinata dal comma 2.
5. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.
6. Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente, il funzionario preposto all'unità organizzativa o altro dipendente addetto all'unità competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente.

Chi può esercitare il diritto di accesso
Tutti i soggetti (cittadini, associazioni, imprese, ecc.) che dimostrino di avere un ''interesse giuridicamente rilevante" nei confronti dell'atto oggetto del diritto di accesso.
E' possibile intervenire nei seguenti modi:
- presa di visione degli atti del procedimento, salvo che nei casi in cui i documenti siano coperti da segreto di Stato ed in tutti gli altri casi in cui vi sia segreto o divieto di divulgazione (secondo il nostro ordinamento);
- presentazione di documenti e di memorie scritte che dovranno obbligatoriamente venire valutate dall'amministrazione.
In entrambi i casi l'amministrazione provvederà a:
- fornire l'indicazione di dove poter trovare la pubblicazione delle notizie richieste;
- esibire il/i documento/i richiesti;
- rilasciare copia integrale o estratti significativi.
E' possibile che l'amministrazione preveda altre modalità di accesso, oltre quelle descritte.
E' inoltre, fondamentale che la richiesta di accesso debba essere sempre motivata.

Quanto tempo ha l'amministrazione per rispondere
L'art. 2 comma 2 della legge 241/90, modificato dalla Legge 15/2005, dal D.L. 35/2005 e Legge 69/2009, prevede che: “Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.”
I termini devono essere calcolati a partire dal momento in cui l'ufficio competente ha ricevuto la domanda (in caso di A/R dal giorno in cui ha firmato per avvenuta ricezione).

Esclusione dal diritto di accesso
Ai sensi dell'art. 24 della legge 241/90, modificato dalla Legge 15/2005:
1. Il diritto di accesso è escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801xxiii, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all’accesso ai sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni.
4. L’accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell’ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l’eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all’accesso.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;
b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Come fare

E' possibile intervenire nei seguenti modi:
- presa di visione degli atti del procedimento, salvo che nei casi in cui i documenti siano coperti da segreto di Stato ed in tutti gli altri casi in cui vi sia segreto o divieto di divulgazione (secondo il nostro ordinamento);
- presentazione di documenti e di memorie scritte che dovranno obbligatoriamente venire valutate dall'amministrazione.
In entrambi i casi l'amministrazione provvederà a:
- fornire l'indicazione di dove poter trovare la pubblicazione delle notizie richieste;
- esibire il/i documento/i richiesti;
- rilasciare copia integrale o estratti significativi.
E' possibile che l'amministrazione preveda altre modalità di accesso, oltre quelle descritte.
E' inoltre, fondamentale che la richiesta di accesso debba essere sempre motivata.

Cosa si ottiene

Accesso atti amministrativi

Tempi e scadenze

Rivolgersi all'ufficio

Costi

Visione documenti

GRATUITO

Rilascio copia documenti(o di un estratto di essi)

0.50 Euro

Per fotocopia o stampa B/N formato A4 a facciata

Rilascio copia documenti(o di un estratto di essi)

1.00 Euro

Per fotocopia o stampa B/N formato A3 a facciata

Rilascio copia documenti(o di un estratto di essi)

25.00 Euro

Tavola PGT/studio geologico cartaceo

Rilascio copia documenti(o di un estratto di essi)

25.00 Euro

Tavola rilievo fotogrammetrico cartaceo

Rilascio copia documenti(o di un estratto di essi)

120.00 Euro

PGT/studio geologico CD rom

Rilascio copia documenti(o di un estratto di essi)

90.00 Euro

Tavola rilievo fotogrammetrico CD rom

Accedi al servizio

Comune di Calolziocorte

Il palazzo storico sede del comune

Piazza Vittorio Veneto 13 23801 Calolziocorte

Orari al pubblico:

Per:

- accedere al servizio SUAP (in tutti gli orari di apertura al pubblico)

- accedere al servizio Edilizia Privata (nei giorni di lunedì e giovedì negli orari di apertura al pubblico) 

è obbligatorio prendere appuntamento da concordare con l’ufficio stesso telefonicamente o per email oppure direttamente online: Link per prenotare il tuo appuntamento online 

Per richiedere un colloquio con gli Assistenti Sociali (in tutti gli orari di apertura al pubblico) è obbligatorio prendere appuntamento con l'ufficio stesso telefonicamente o per email.

Per le carte d’identità (CIE) è obbligatoria la prenotazione tramite l'agenda ministeriale al link https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/  .
Dalla stessa agenda è anche possibile modificare o  cancellare l'appuntamento.

Si raccomanda di rispettare gli orari concordati.

L’ufficio anagrafe ha inoltre attivato uno sportello telefonico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle 12.00 al numero 0341/639225

Lun
14.30-17:30
Mar
08:30-14:30
Mer
Chiuso
Gio
09:30-12:30
Ven
Chiuso (tranne Uff. Protocollo 09:00-12:00)
Valido dal 01/01/2024

Sito web e servizi digitali OpenCity Italia distributed by 3PItalia · Accesso redattori sito