Giunta Comunale

I componenti della Giunta Comunale sono stati nominati con Decreto Sindacale n. 30 del 22 maggio 2023. 
La durata in carica corrisponde alla durata del mandato del Sindaco.

© Autore sconosciuto - Licenza sconosciuta

Competenze

La Giunta, organo esecutivo, opera attraverso deliberazioni collegiali, collabora con il Sindaco nell'adozione degli atti di amministrazione non riservati dalla legge al Consiglio e non demandati dallo Statuto e dai regolamenti ad altri organi del Comune o attribuiti alla competenza dei Dirigenti, esercita attività di impulso e proposta nei confronti del Consiglio e ne attua gli indirizzi generali.

Struttura

Tipo di organizzazione

Giunta comunale

Sede

Il palazzo storico sede del comune

Piazza Vittorio Veneto 13 23801 Calolziocorte

Orari al pubblico:

Per:

- accedere al servizio SUAP (in tutti gli orari di apertura al pubblico)

- accedere al servizio Edilizia Privata (nei giorni di lunedì e giovedì negli orari di apertura al pubblico) 

è obbligatorio prendere appuntamento da concordare con l’ufficio stesso telefonicamente o per email oppure direttamente online: Link per prenotare il tuo appuntamento online 

Per richiedere un colloquio con gli Assistenti Sociali (in tutti gli orari di apertura al pubblico) è obbligatorio prendere appuntamento con l'ufficio stesso telefonicamente o per email.

Per le carte d’identità (CIE) è obbligatoria la prenotazione tramite l'agenda ministeriale al link https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/  .
Dalla stessa agenda è anche possibile modificare o  cancellare l'appuntamento.

Si raccomanda di rispettare gli orari concordati.

L’ufficio anagrafe ha inoltre attivato uno sportello telefonico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle 12.00 al numero 0341/639225

Lun
14.30-17:30
Mar
08:30-14:30
Mer
Chiuso
Gio
09:30-12:30
Ven
Chiuso (tranne Uff. Protocollo 09:00-12:00)
Valido dal 01/01/2024

Ulteriori dettagli

Ulteriori informazioni

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 267/2000

Articolo 46 - Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta
1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.
2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Articolo 47- Composizione delle giunte
1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità.
2. Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.
3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti, parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero, di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:
a) non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 12 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 14 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 16 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;
b) non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 12 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri.

Articolo 48 - Competenze delle giunte
1. La giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti
2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. E', altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

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